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Timbro dell’ “Uffizio del Registro e Bollo del Circondario di Positano”

Il Regno delle due Sicilie ha inizio il 12 dicembre 1819 a seguito dall’unificazione del regno di Napoli (al di qua del faro) e quello di Sicilia (al di la del faro).

Amministrativamente il regno delle due Sicilie era suddiviso in 22 Province. Le Province a loro volta erano divise in Distretti, i Distretti in Circondari. Il Circondario generalmente comprendeva, ad esclusione delle grandi città, più comuni “guidati” da un Comune capoluogo. Nel Comune Capoluogo di Circondario risiedeva il giudice che veniva eletto direttamente dal Re e che oltre ad avere funzione di giudice poteva se necessario assumere le funzioni di polizia.

“In ogni circondario risiede un Giudice di Circondario eletto dal Re e giudica in materia civile e correzionale, giusta le competenze indicate nelle leggi suddette. Ove non v’à Commissari e ispettori di polizia, è affidata a Giudici di Circondario anche la polizia ordinaria, e giudiziaria”

Il Circondario di Positano comprendeva, oltre a Positano,

“Comune della Provincia di Principato Citeriore … nel Distretto di Salerno … Abitanti 2296 è messo in riva al mare a 22 miglia da Napoli, 20 da Salerno…”

anche:

“Montepertuso, villaggio della Provincia di Principato Citeriore, con 621 abitanti, unito al comune di Positano, da cui dista due miglia”;

“Prajano, Comune marittimo della Provincia di Principato Citeriore … con 1240 abitanti … a 4 miglia”

“Furore, piccolo Comune della Provincia di Principato Citeriore, … con 773 abitanti … a 4 miglia”.

Già prima, durante il Regno di Napoli il Comune di Positano, nonostante avesse una popolazione esigua e si trovasse in una posizione estremamente periferica rispetto ai grandi e medi centri del Regno, soprattutto in considerazione della viabilità dell’epoca, era sede della “Corte di Positano” che rappresentava il primo grado all’interno del sistema giudiziario del Regno.

Successivamente, venne istituito nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, “in ogni circondario di giustizia di pace“, un “uffizio di registro diretto da un ricevitore, o da un pubblico funzionario che ne faccia le veci“. Erano soggetti a registrazione in pratica tutti gli atti pubblici e privati, gli atti giudiziari e le successioni (L. n. 583 del 25 dicembre 1816).

Poco più di un mese dopo, con la legge n. 610 del 30 gennaio 1817 prescriveva che dovevano essere bollate “prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziari, e generalmente tutte le scritture …” che si dovevano sottoporre a giudice ed anche “tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio o depositarsi presso qualunque ufficiale pubblico“, inoltre andavano bollate “tutte le carte e scritture che saranno sottomesse al registro o in forza della legge o per volontà delle parti“.

Per bollare un documento la legge prevedeva tre possibilità: “1° con servirsi della carta bollata dell’Amministrazione; 2° coll’applicazione del bollo estraordinario alle carte proprie; 3° con supplire al bollo mediante un visto apposto dal ricevitore, e controllato dal giudice di pace o da altro funzionario“.

Successivamente le Direzioni di registro e bollo e quelle delle contribuzioni dirette furono fuse nella Direzione dei dazi diretti e del demanio (Decreto n. 7 del 10 gennaio 1825).

Traccia della presenza dei luoghi deputati al pagamento delle tasse in generale e del dazio in particolare è rimasta nella toponomastica locale nel nome Vettica. Questo nome, presente sia a Praiano che ad Amalfi, ha chiaramente origine dal latino “vectigal, -alis” che significa appunto: imposta, tassa, dazio, gabella.

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